Un decreto restituisce finalmente i punti sottratti ai proprietari di veicoli per una norma dichiarata incostituzionale e cancella in parte la confisca. Una grave leggerezza lo rende però inutile su quest’ultima parte, lasciandoci in balia degli espropri di motocicli.
Bisognerebbe iniziare con un “vi ricordate della questione dei punti patente da sanare e della confisca?”. Due temi scottanti e urgentissimi che hanno dovuto attendere il cambio di governo per essere affrontati. Nel primo caso c’è addirittura una sentenza della Corte Costituzionale (27/05), che ha dichiarato illegittima la decurtazione di punteggio per i proprietari di un veicolo che non dichiarano le generalità del guidatore al momento dell’infrazione. Immediatamente era decaduta la parte del Codice della Strada bocciata, ma bisognava restituire i punti a chi fino ad allora li aveva ingiustamente persi. E poi l’uso della confisca per chi alza una mano per grattarsi il naso o aprire la visiera appannata, per chi impenna o trasporta un pacco troppo grosso, per chi va senza casco. Finalmente il Governo se n’è occupato, emanando un decreto collegato alla Finanziaria (n° 262 del 3/10/06 – G.U. n° 230) che però è in parte inapplicabile, perché mal congegnato. Già, avete letto bene: sulla parte del recupero dei punti patente è valido, mentre sta assai poco in piedi sulla confisca, per una dimenticanza del Legislatore. Così ora non resta che attendere la conversione in legge e gli inevitabili emendamenti, per avere finalmente un passo avanti che migliori una norma scandalosa, che ci ha resi ridicoli in tutta Europa.
L’articolo 44 del decreto 262 stabilisce il recupero automatico del punteggio per tutti i proprietari di veicoli che abbiano subito la decurtazione per non aver saputo o potuto indicare il nome del guidatore dopo aver ricevuto un verbale di contravvenzione a casa. La norma era stata giudicata illegittima dalla sentenza 27/05 della Corte Costituzionale. Ora sarà lo stesso organo di Polizia che aveva irrogato la sanzione a dover provvedere automaticamente al riaccredito del punteggio. Ovviamente non potranno essere sanati i casi di quei guidatori che hanno già rifatto gli esami per la patente, dopo aver perduto tutti i punti. Chi invece proprio in questi giorni è arrivato a punteggio zero anche in conseguenza di un’ingiusta decurtazione, ora riacquisterà almeno i punti toltigli illegittimamente, e potrà evitare l’esame. Lo stesso decreto stabilisce anche l’aumento da 30 a 60 giorni del tempo utile per comunicare i dati del guidatore, allineandolo giustamente al lasso di tempo entro il quale si può presentare ricorso. E fissa a 250 euro la sanzione per chi “senza giustificato e documentato motivo” omette di fornire i dati del guidatore, dopo aver ricevuto a casa un verbale per un’infrazione che prevede la decurtazione di punteggio. Si riduce dunque la multa fino a ieri prevista per questa omissione, che era di 357 euro. Ma su questo argomento torneremo presto, perché il giudice di pace di Taranto ha dato ragione a un guidatore che ha fatto ricorso sulla base del fatto che si può anche non ricordare chi fosse il guidatore.
È ancora l’art. 44 del decreto 262 a occuparsi di confisca, sostituendo questa pesantissima sanzione accessoria con il fermo amministrativo del veicolo; ma solo per alcune infrazioni. Il decreto però è scritto male, perché dimentica l’art 213, che impone comunque la confisca! Di per sé non ci sarebbe comunque da gioire, perché subire 60 giorni di fermo della moto per essersi grattati il naso fa arrabbiare non poco. E si pensi al caso di chi cade e alla Polizia che sopraggiunge a verbalizzare, per leggerezza dice che stava guidando con una mano sola: la confisca del veicolo diviene inevitabile, perché diversamente per i poliziotti scatterebbe l’omissione d’atti d’ufficio! L’unica novità che entra in vigore è dunque la sostituzione della confisca con il fermo amministrativo nel caso in cui si guidi un ciclomotore elaborato: 60 giorni alla prima infrazione, 90 se si viene pizzicati una seconda volta nell’arco di un biennio. Fermo amministrativo di un mese anche per chi guida senza targa o con la targa di un altro ciclomotore; in questo caso, però, se si viene fermati una seconda volta nelle stesse condizioni, scatta la confisca. Il decreto 262 stabilirebbe anche il fermo per 60 giorni (90 alla seconda infrazione nel biennio) per chi guida senza entrambe le mani poggiate sul manubrio, porta un passeggero su un veicolo omologato per il solo guidatore, non lo porta in maniera idonea o porta un bagaglio che infastidisce nella guida o male assicurato. Dunque per la guida senza casco rimarrebbe comunque la confisca. Il condizionale però è d’obbligo, perché il decreto va a modificare solo l’art. 170 del Codice della Strada e non il 213 che, comunque, al comma 2-sexies impone la confisca in tutti questi casi. Una banale e stupida dimenticanza, che invalida tutto, perché per le infrazioni contemplate nell’art 170 (quelle che abbiamo elencato poco sopra) a questo punto la confisca resta in vigore. E via con i ricorsi, ancora più di prima. Ma è così difficile fare le cose bene?
    
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