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 Verbale arrivato!!!!!
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Ceppa
Quasi manico

272 Posts

Posted - 06 Dec 2006 :  13:50:53  Show Profile  Click to see Ceppa's MSN Messenger address
Mi e' arrivato stamattina il verbale.Allora,come vedete e come da me detto piu' volte,non vi e' alcuna firma mia in quanto lui,non era in servizio ma stava REINCASANDO (era solo e non aveva i fogli del verbale dietro).Quindi il verbale e' stato fatto in un'altra sede il giorno dopo l'accaduto.Ma chi gli conferma che io ho commesso quelle infrazioni,che non ho firmato niente??cioe',poteva anche metterci che andavo contro mano,senza casco con un koala in braccio....Questo e' quanto,cosa devo fare??
Pago non pago,la contesto,e' contestabile ecc??Se qualcuno mi puo' aiutare mi fa un grandissimo favore.


http://img201.imageshack.us/img201/781/scansioneiu3.jpg


PS.avevo gia' fatto il post con tutto ma non lo ritrovo,spero di non causare danni facendone uno nuovo...


Oltre la moto il Mito..

Prontolino
Pilota (o baffo)

3356 Posts

Posted - 06 Dec 2006 :  14:05:41  Show Profile
che spettacolo la tua dichiarazione.....
"stava riscaldando i pneumatici"....... m ti preparavi per il giro di qualifica????


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Ceppa
Quasi manico

272 Posts

Posted - 06 Dec 2006 :  14:06:46  Show Profile  Click to see Ceppa's MSN Messenger address
dai su,ragazzi stavolta e' dura.
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/modulistica/modu_mostra.php?Scheda=40156

qua dice cmq nelle note specifiche,che il verbale non firmato non VALE!


Oltre la moto il Mito..
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maurord
Pilota (o baffo)

Italy
4471 Posts

Posted - 06 Dec 2006 :  14:33:54  Show Profile  Send maurord an ICQ Message  Click to see maurord's MSN Messenger address
Pensavo peggio..................
219 euro e ti togli la paura o ci sono sanzioni accessorie tipo sequestri revisioni o altro??



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jhonny
Quasi manico

444 Posts

Posted - 06 Dec 2006 :  14:44:04  Show Profile
eccomi...

se il verbale non è firmato dal trasgressore, "vale" comunque..
se il verbale non è firmato dai verbalizzanti( i giannizzeri di turno), allora la musica cambia, eccome..

Da una rapida occhiata: è firmato dai vigilastri, quindi vale...
quello che è strano è che non sono indicate le coordinate in cui la presunta infrazione sarebbe stata commessa( luogo, strada, nr.civico ecc...) ma solamente " la stazione dei carabinieri".

La dicitura: il verbale è stato contestato verbalmente, lascia il tempo che trova...

Riporto qui sotto, le norme del Codice della Strada( e relative norme di attuazione) che fanno al caso tuo:

Art. 200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
La violazione, quando e' possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento e' indicato il relativo modello.

Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

Copia del verbale e consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.


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ATTUAZIONI


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Art. 383 (Art. 200 Cod. str.)
(Contestazione - Verbale di accertamento)
Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della localita' nei quali la violazione e' avvenuta, delle generalita' e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonche' la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione.

L'accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalita' per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo puo' essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che puo' eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l'autorita' competente a decidere ove si proponga ricorso.

I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.

Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.


Art. 201. Notificazione delle violazioni.
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore, a giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal condu cente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione pu• essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non e' obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12 dei messi comunali o di un funzionario dell'ammini strazione che ha accertato la violazione, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Comunque, le notificazioni si intendono vali damente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria .

L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.


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ATTUAZIONI


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Art. 384 (Art. 201 Cod. str.)
(Casi di impossibilita' della contestazione immediata)
I casi di materiale impossibilita' della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del Codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:

impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
sorpasso in curva;
accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.


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Art. 385 (Art. 201 Cod. str.)
(Modalita' della contestazione non immediata)
Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende.

L'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell'articolo 386.

Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383, commi 3 e 4.


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Art. 386 (Art. 201 Cod. str.)
(Notificazione dei verbali a soggetto estraneo)
Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato di proprieta' o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 del Codice e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non e' proprietario del veicolo, ne' titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede, l'ufficio o comando interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del Codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione.

Il rinnovo della notificazione puo' essere effettuato, nei confronti dell'effettivo responsabile, dal momento in cui si accerti la sua identita' ed il suo indirizzo in modo definitivo e, comunque, non oltre cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione.

Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l'ufficio o comando procedente, ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al prefetto per l'archiviazione, ovvero se possibile procede alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti.

Nel caso di cui al comma 3, l'istanza dell'interessato deve essere proposta entro il termine di cui all'articolo 203 del Codice. L'ufficio o comando procedente puo' rilevare l'errore ai sensi del comma 3 fino alla formazione del ruolo.



Queste norme indicano i casi in cui si deve procedere alla contestazione immediata ed i casi in cui si è dispensati dal farlo.
Ma tieni presente che i casi in cui si può procedere alla contestazione "differita" sono tassativi.
Sembre da una rapida occhiata, il tuo non mi sembra tra quelli.

Fai il ricorso al Giudice di Pace
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Ax-racing
Consigliere

4517 Posts

Posted - 06 Dec 2006 :  14:49:51  Show Profile  Visit Ax-racing's Homepage  Click to see Ax-racing's MSN Messenger address
Vai Johnny, Falli neri !!!!




Alex

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jhonny
Quasi manico

444 Posts

Posted - 06 Dec 2006 :  15:02:53  Show Profile
...bentornato Alex!!!
(anche se Capitan Harlock è un nickname fighissimo!!!ho ancora i 45 giri del cartone animato)

...dimenticavo: davanti al Giudice di Pace, nelle controversie che hanno un valore inforiore a 516 euro, la parte può stare in giudizio personalmente:

traduzione:

se la causa ha un valore contenuto nei 516 euro, NON serve l'avvocato..

Edited by - jhonny on 06 Dec 2006 15:14:16
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Ceppa
Quasi manico

272 Posts

Posted - 06 Dec 2006 :  19:15:45  Show Profile  Click to see Ceppa's MSN Messenger address
Guardi,la ringrazio enormemente.E' veramente un signore!Le chiedo pero' un ultima cortesia,esattamente,quando vado al giudice di pace,cosa devo fare?queste operazioni,le contestazioni,sono lunghe o si concludono in tempi medio brevi?!?
PS:A inizio verbale ,pero',c'e' scritto dove e' stata riscontrata la trasgressione,scritto a penna in alto...sono nelle sue mani
ps:solo per per quello che ho dichiarato meriteri l'annullamento...


Oltre la moto il Mito..
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jhonny
Quasi manico

444 Posts

Posted - 07 Dec 2006 :  10:18:38  Show Profile
...non darmi del lei, ti prego..
resto sempre jhonny....

dunque , funziona così: quel che ti appresti a fare, è iniziare una causa contro il Corpo dei Vigili Urbani della tua Città.

Per queste cause( oltre al fatto che non è necessario un avvocato) l'atto introduttivo del giudizio è un ricorso( che è differente dalla citazione)
la procedura è questa: il ricorso ( che puoi redigere tu direttamente secondo le indicazioni che avevi trovato o che addirittura può redigere per te il Giudice di Pace stesso) viene depositato presso la cancelleria del Giudice di pace.
Il Giudice stende un decreto di fissazione di udienza ed un termine per notificarlo.
Quando troverai il decreto, devi ritirare due copie autentiche del ricorso e del decreto, andare dagli Ufficiali Giudiziari competenti per la zona e richiedere la notifica.

Dopo aver notificato( lascia trascorrere circa 7 giorni)vai a ritirare l'originale dell'a notifica dagli ufficiali giudiziari.Questo originale dovrai presentarlo al Giudice il giorno dell'udienza.

Mi raccomando di una cosa: LE PROVE! o l'illegittimità del verbale si comprende direttamente dal verbale stesso( perchè viziato in qualche parte(o se si contesta "come sono andate le cose"cioè si sostiene che quello che c'è scritto sul verbale non è vero, bisogna provarlo( con qualsiasi modo: testimoni , altri documenti, ecc.)La richiesta di procedere alla assunzione delle prove DEVE essere fatta nel ricorso( quello che non chiedi nel ricorso, non puoi chiederlo dopo al Giudice) dunque, occhio!


Comunque, ti consiglio di andare a parlare direttamente con la Cancelleria del Giudice di Pace di Castelnuovo Garfagnana( che dovrebbe essere quello competente, secondo le indicazioni del verbale); se sono gentili, potrebbero farti parlare direttamente con un giudice di pace, che potrebbe egli stesso redigerti il ricorso( semprechè non lo abbia già fatto tu o non lo faccia su tua richiesta la cancelleria stessa).


I tempi?...non c'è uno standard: dipende da come si evolve il giudizio( ma ritengo che in circa 5 o 6 mesi si possa arrivare alla sentenza)

se hai ancora dubbi o servono altri chiarimenti, fatti sentire!

Ciao!


Edited by - jhonny on 07 Dec 2006 10:19:57
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